CPI FACILE – Certificato prevenzione incendi

Le nuove procedure di Prevenzione Incendi

Il nuovo Regolamento (d.P.R. n. 151/2011) semplifica gli adempimenti con nuove procedure di Prevenzione Incendi, assicurando per tutti, tempi certi e prevedendo procedure diverse sulla base del rischio. Per questo le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie:

Categoria “A”attività a basso rischio e standardizzate

Appartengono alla Categoria A le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l’incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.

La procedura per le attività di Categoria A

Gianni è un imprenditore che desidera costruire un’autorimessa di 400 mq. La nuova disciplina per la prevenzione incendi consente a Gianni di compiere tutti i lavori necessari alla realizzazione dell’autorimessa senza dover richiedere pareri preventivi ai Vigili del Fuoco.

Dopo aver realizzato la costruzione, per dare inizio all’attività, è sufficiente che Gianni invii al SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive (o ai Vigili del Fuoco tramite procedura online) il progetto dell’opera e una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.

Una volta presentata la documentazione, Gianni ottiene la ricevuta dal SUAP e può immediatamente cominciare la sua attività. I Vigili del Fuoco effettuano controlli a campione entro 60 giorni e rilasciano, dietro richiesta, una copia del verbale della visita tecnica.

Categoria “B”, attività a medio rischio.

Rientrano nella Categoria B le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio.

La procedura per le le attività di Categoria B

Maria è un’imprenditrice che vuole aprire un ampio locale per la vendita al dettaglio, la cui metratura si aggira intorno ai 1.000 mq. L’attività da avviare presenta una media complessità tecnico gestionale, ed è necessario che il Comando provincia-le competente dei Vigili del Fuoco valuti il progetto e si pronunci sulla sua adeguatezza alle norme e alle regole tecniche.

Il SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive a cui Maria si è rivolta per ottenere il permesso di costruire invierà ai Vigili del Fuoco il progetto del locale: entro 60 giorni il Comando darà il parere sull’eventuale adeguatezza dell’opera alle norme antincendio. Dopo aver terminato la costruzione del locale, per avviare l’attività è sufficiente che Maria invii al SUAP una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Al momento della consegna della documentazione, Maria ottiene dal SUAP una ricevuta che le consente di esercitare immediatamente la sua attività. I Vigili del Fuoco effettuano, entro 60 giorni, controlli a campione e rilasciano, dietro richiesta, una copia del verbale della visita tecnica.

Categoria “C” attività a elevato rischio

Nella Categoria C rientrano tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico gestionale.

La procedura per le le attività di Categoria C

Paolo ha intenzione di costruire una grande casa di riposo che riesca a ospitare e assistere fino a 110 anziani contemporaneamente.

L’attività che ha in mente è molto complessa e, secondo le nuove norme per la prevenzione incendi, presenta alti rischi. Per ottenere il permesso di costruire l’edificio, Paolo deve ricevere il parere positivo dei Vigili del Fuoco sul progetto: il SUAP a cui Paolo si rivolge provvede a richiedere ai Vigili il parere preventivo di conformità del progetto, che viene rilasciato entro 60 giorni.

Terminati i lavori, Paolo invia al SUAP una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.

Al momento della consegna della documentazione, la ricevuta ottenuta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP consente a Paolo di aprire la casa di cura immediatamente. I Vigili del Fuoco, entro 60 giorni, faranno visita a Paolo per controllare che la sua casa di cura rispetti tutte le norme antincendio e, in caso positivo, gli rilasciano il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

Tutte le procedure (SUAP oppure le pratiche depositate direttamente presso i Comandi VVF) devono essere redatte da professionisti i quali si devono attenere a tutte le prescrizioni normative in vigore.

Le competenze e la professionalità divengono fattori molto rilevanti per ottenere l’autorizzazione spendendo il meno possibile nelle opere necessari per adeguare l’edificio, struttura o attività al nuovo regolamento.

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